Bonus facciate 2024: quali spese sono ammissibili e come documentarle per la detrazione

Il 2024 non introduce nuove spese agevolabili per il “bonus facciate”, ma resta l’anno in cui molti contribuenti detraranno le rate residue di lavori pagati entro il 31 dicembre 2022. Questo articolo chiarisce quali interventi erano ammissibili, quali documenti conservare per superare eventuali controlli e come inserire correttamente le quote in dichiarazione, con un taglio operativo e riferimenti normativi verificabili.
Quadro normativo aggiornato al 2024
Il bonus facciate è stato istituito dall’art. 1, commi 219-224, della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) con detrazione al 90% per le spese 2020-2021 e ridotto al 60% per le spese sostenute nel 2022. Non è stato prorogato per il 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, con conseguente cessazione della possibilità di maturare nuovi oneri agevolati dal 1° gennaio 2023. Nel 2024 si gestiscono pertanto solo le rate residue di spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, imputate per cassa (conta la data del pagamento). Restano salve le opzioni già esercitate entro i termini previsti per sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, ove correttamente perfezionate.
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Spese ammissibili (se sostenute entro il 31/12/2022)
Rientrano nel perimetro del bonus facciate gli interventi sulle strutture opache verticali esterne dell’involucro edilizio, visibili dalla strada o da suolo pubblico, di edifici esistenti ubicati in zona A o B (DM 1444/1968). Sono esclusi gli edifici in costruzione.
- Pulitura e tinteggiatura esterna dei prospetti visibili.
- Ripristino dell’intonaco esterno. Se l’intervento interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva della facciata, devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica e i valori di trasmittanza termica vigenti alla data dei lavori, con asseverazione del tecnico e trasmissione a ENEA.
- Interventi su balconi, fregi, cornici e parapetti, compresi consolidamento, rifacimento degli elementi costruttivi e finiture, nonché la pavimentazione dei balconi se parte integrante del recupero del balcone stesso.
- Sistemi di smaltimento delle acque meteoriche insistenti sulla facciata (gronde, pluviali) se integrati nell’intervento di rifacimento del prospetto.
Sono esclusi:
- Facciate interne non visibili dalla strada o da suolo pubblico (ad esempio corti interne cieche).
- Interventi su superfici trasparenti (infissi, vetrate, lucernari, portoni), che possono semmai accedere ad altre misure (ecobonus) se in possesso dei requisiti.
- Opere su pavimentazioni esterne non assimilabili a balconi o su elementi non appartenenti alla facciata.
Come documentare correttamente le spese per la detrazione
La documentazione è decisiva in sede di controllo formale. Una gestione ordinata consente di sostenere senza incertezze la detrazione nelle dichiarazioni 2024 e successive.
- Fatture: devono descrivere gli interventi agevolati con indicazione puntuale delle lavorazioni sulla facciata; in caso di interventi misti, utile la distinta tra voci ammissibili e non.
- Pagamenti tracciabili: si raccomanda il “bonifico parlante” con causale dedicata che richiami l’art. 1, commi 219-224, L. 160/2019; indicare codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o CF del fornitore. Evitare contanti o mezzi non tracciabili.
- Titoli abilitativi edilizi: CILA/SCIA o altra pratica, se necessaria in base al tipo di intervento e ai regolamenti locali. In assenza, conservare dichiarazione del tecnico sulla tipologia edilizia (manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro, ecc.).
- Prova della visibilità: documentazione fotografica ante e post intervento e planimetrie utili a dimostrare che il prospetto è visibile da suolo pubblico.
- Ubicazione in zona A o B: attestazione comunale, certificato di destinazione urbanistica o dichiarazione tecnica che richiami l’inquadramento del DM 1444/1968.
- Interventi con impatto energetico: asseverazione del rispetto dei requisiti di trasmittanza, schede tecniche dei materiali e comunicazione a ENEA entro i termini (generalmente 90 giorni dalla fine dei lavori). Stampare e conservare la ricevuta di invio.
- Condomìni: verbale di delibera con millesimi di riparto, certificazione dell’amministratore delle somme versate da ciascun condòmino, attestazione dei pagamenti eseguiti dal condominio ai fornitori.
Per chi ha optato per sconto in fattura o cessione del credito, conservare le comunicazioni trasmesse, le ricevute telematiche, le eventuali asseverazioni di congruità prezzi e i visti di conformità quando richiesti dalla normativa vigente al momento dell’opzione.
Ripartizione delle quote e compilazione della dichiarazione
Le spese sostenute entro il 31/12/2022 si detraggono in dieci rate annuali di pari importo. Chi ha pagato nel 2022 porterà in detrazione nel 2024 la seconda rata. Le quote spettano ai soggetti che sostengono la spesa e possiedono o detengono l’immobile (proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, inquilino, comodatario con consenso del proprietario) al momento del pagamento.
In caso di vendita dell’immobile, salvo diverso accordo tra le parti, le rate residue si trasferiscono all’acquirente persona fisica. È buona prassi indicare esplicitamente nel rogito la sorte delle detrazioni residue.
Chi ha scelto sconto in fattura non indica rate in dichiarazione: lo sconto ha già assorbito l’agevolazione. Analogamente, chi ha ceduto il credito non porta la quota in dichiarazione, perché l’agevolazione si è trasformata in credito d’imposta a favore del cessionario secondo le regole dell’epoca della cessione.
Per la compilazione operativa del modello 730/Redditi PF 2024, è opportuno attenersi alle istruzioni ufficiali, verificando i codici spesa dedicati al bonus facciate e la corretta indicazione dell’anno di sostenimento. L’utilizzo della dichiarazione precompilata aiuta a intercettare i dati già presenti, ma è necessario controllare e, se del caso, integrare documenti e importi.
Tabella di sintesi: cosa rientra e quali documenti servono
| Intervento | Ammissibile bonus facciate | Documenti chiave |
|---|---|---|
| Pulitura/tinteggiatura prospetti visibili in zona A/B | Sì | Fatture, bonifico parlante, foto ante/post, eventuale titolo edilizio |
| Rifacimento intonaco >10% superficie disperdente | Sì, con requisiti energetici | Asseverazione tecnica, invio ENEA, schede materiali, fatture e bonifici |
| Restauro balconi, fregi, cornicioni | Sì | Fatture, bonifico parlante, documentazione fotografica |
| Facciate interne non visibili | No | — |
| Sostituzione infissi/serramenti | No (valutare ecobonus) | — |
| Cappotto termico su pareti opache esterne | Sì, se in zona A/B e a requisiti | Asseverazione, ENEA, fatture, bonifico parlante |
Errori ricorrenti e controlli: come evitarli
- Zonizzazione non provata: conservare un documento che attesti la zona A/B ai sensi del DM 1444/1968; l’autodichiarazione senza base tecnica è debole in verifica.
- Pagamenti non tracciabili o bonifici ordinari: privilegiare il bonifico parlante, indicando normativa di riferimento, CF e P.IVA corretti.
- Visibilità non dimostrata: predisporre foto inquadrando la facciata dal suolo pubblico o con evidenza cartografica.
- Mancato invio ENEA quando richiesto: per gli interventi che impattano la prestazione energetica l’omissione può comportare il recupero del beneficio.
- Fatture cumulative senza dettaglio: chiedere al fornitore voci distinte per interventi agevolati e non, utile anche per eventuali altri bonus.
Se si pianificano nuovi lavori nel 2024: quali alternative
Per interventi su facciate avviati e pagati nel 2024 si valutano altre agevolazioni ancora in vigore:
- Bonus ristrutturazioni 50%: ammette, tra l’altro, la manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali (tinteggiatura e rifacimento facciate) e la manutenzione straordinaria sulle singole unità; tetto di spesa di norma pari a 96.000 euro per unità immobiliare, con ripartizione in 10 anni.
- Ecobonus 50%-65%: per interventi di efficientamento energetico come l’isolamento dell’involucro opaco con requisiti tecnici e invio ENEA; aliquota e massimali dipendono dalla tipologia di intervento e dalla normativa tecnica vigente.
- Superbonus: nel 2024 l’aliquota è ridotta e le condizioni di accesso sono più stringenti; è indicato verificare caso per caso la convenienza e la praticabilità procedurale.
La scelta tra bonus ristrutturazioni ed ecobonus dipende dalla natura tecnica dell’intervento (decorativo vs prestazionale), dai massimali disponibili e dalla coerenza con i requisiti energetici richiesti.
Checklist operativa per la dichiarazione 2024
- Verificare l’anno di pagamento: solo spese entro il 31/12/2022 generano rate 2024.
- Recuperare fatture e ricevute dei bonifici parlanti con causale riferita alla L. 160/2019.
- Conservare attestazione zona A/B e documentazione fotografica della visibilità.
- Per interventi energetici: reperire asseverazioni, schede tecniche e ricevuta invio ENEA.
- In condominio: acquisire certificazione dell’amministratore con ripartizione delle spese e pagamenti eseguiti.
- Verificare eventuali trasferimenti dell’immobile e la sorte delle rate residue.
- Controllare le istruzioni del modello 730/Redditi PF 2024 per i codici da utilizzare e l’indicazione dell’anno spesa.
Secondo l’esperienza sul campo maturata da Elena Garelli, che ha seguito direttamente le proprie pratiche e numerosi casi di lettori, la differenza la fanno tre elementi: pagamenti ineccepibili, tracciabilità della visibilità del prospetto e corretta gestione ENEA quando serve. Una cartella digitale con tutti i file in ordine cronologico semplifica sia la compilazione della dichiarazione sia l’eventuale controllo documentale.

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