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La tassazione delle pensioni estere alla luce della doppia imposizione: protegge il netto ricevuto

📅 25 Agosto 2026✍️ di Egle Mauri⏱️ 6 min di lettura

Chi percepisce una pensione pagata da un ente estero e vive in Italia teme spesso di vedersi erodere il netto in bonifico. Il sistema delle convenzioni contro la doppia imposizione e il credito d’imposta serve proprio a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte in modo pieno. Ho visto da vicino come piccole disattenzioni burocratiche possano costare care: per questo qui metto in fila, da prof delle FAQ, le risposte più cercate e i passaggi che di solito vengono trascurati.

Le pensioni estere vanno tassate in Italia se sono già tassate all’estero?

Sì, di regola i residenti fiscali in Italia dichiarano in Italia la pensione estera. La doppia tassazione non è mai piena: o la convenzione assegna l’imposizione a uno solo Stato, oppure in Italia si riconosce un credito d’imposta per quanto pagato all’estero. Il risultato è che si paga al massimo la differenza rispetto all’IRPEF italiana dovuta.

Lo spartiacque è la convenzione tra l’Italia e il Paese che eroga la pensione. Le pensioni da lavoro privato sono spesso tassate solo nel Paese di residenza (Italia), mentre quelle da impiego pubblico, in via generale, sono tassate nello Stato che le paga, salvo eccezioni su nazionalità e residenza del percettore. Se il Paese estero ha applicato una ritenuta, in Italia si può chiedere il credito d’imposta fino a concorrenza dell’IRPEF dovuta su quel reddito.

Esempio rapido: IRPEF italiana calcolata sulla pensione 3.000 euro; imposta trattenuta all’estero 2.200 euro. In Italia versi solo 800 euro. Se la convenzione attribuisce la tassazione esclusiva all’Italia, chiederai all’ente estero di non applicare la ritenuta e pagherai tutto qui.

Come funziona in pratica la doppia imposizione: pago due volte o si compensa?

Non paghi due volte in senso pieno. Si applica uno dei due metodi: esenzione (il reddito estero non concorre o concorre solo al calcolo delle aliquote) oppure credito d’imposta, che sconta dall’IRPEF italiana l’imposta estera fino a capienza. Il criterio discende dai trattati e dalle regole interne.

Quasi tutte le convenzioni ispirate al Modello OCSE di Convenzione fiscale prevedono il metodo del credito per pensioni private e regole speciali per quelle pubbliche. Se scatta il credito, l’IRPEF italiana è calcolata sulla pensione estera lorda; poi si sottrae l’imposta estera documentata. Il limite massimo del credito è l’IRPEF proporzionale a quel reddito. A valle, possono restare addizionali regionali e comunali, che non sono abbattute dal credito estero.

La base giuridica interna di questo meccanismo è l’Articolo 165 TUIR, che disciplina il credito per le imposte pagate all’estero. In assenza di convenzione, il credito può comunque spettare, ma le condizioni e le prove richieste sono più stringenti.

Qual è la differenza tra pensioni pubbliche e private ai fini delle convenzioni?

Per le pensioni da impiego privato, la regola-tipo è la tassazione nello Stato di residenza del percettore. Per le pensioni da impiego pubblico, di norma la tassazione resta al Paese che paga, salvo che il beneficiario sia residente e anche cittadino dell’altro Stato: in quel caso può spostarsi l’imposizione.

Tradotto: ex dipendente di un’azienda tedesca residente in Italia? In molte convenzioni la pensione è tassata solo in Italia. Ex dipendente di un’amministrazione pubblica francese? Spesso la Francia mantiene il diritto di imposizione. Le convenzioni prevedono anche trattamenti speciali per prestazioni di sicurezza sociale; va sempre letto il testo del trattato specifico perché non sono tutte identiche.

Devo dichiarare il lordo o il netto che ricevo sul conto?

In dichiarazione va indicato il lordo estero, convertito in euro. Il netto in bonifico non è la base imponibile italiana. Il sistema tutela il tuo netto grazie al credito d’imposta, ma serve dichiarare il lordo e documentare le ritenute estere.

La conversione avviene con il cambio medio dell’anno o, se previsto, con i cambi ufficiali indicati nelle istruzioni. Conserva la certificazione dell’ente estero con importi lordi e imposta trattenuta; estratti conto e bonifici, da soli, non bastano. Se ricevi più cedolini nell’anno, somma i lordi e somma le ritenute.

Quali quadri e righi usare nel 730 o nel Modello Redditi?

Nel 730, la pensione estera si indica nel Quadro C tra i redditi di pensione; il credito d’imposta si richiede nel Quadro G, sezione dedicata ai redditi prodotti all’estero. Nel Modello Redditi PF, la pensione va nel Quadro RC e il credito nel Quadro CE. Se non hai un sostituto d’imposta in Italia, puoi presentare 730 senza sostituto o usare il Modello Redditi.

Attenzione ai documenti: servono la certificazione dei redditi esteri e delle imposte pagate, preferibilmente con traduzione, e l’indicazione dello Stato di provenienza. Il credito non può eccedere l’IRPEF proporzionale a quel reddito; eventuali eccedenze non sempre sono riportabili. Le addizionali regionali e comunali restano dovute anche quando recuperi integralmente l’imposta estera.

È vero che esiste un’imposta fissa al 7% per chi si trasferisce al Sud?

Sì. Esiste un regime opzionale che applica un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera, pensione inclusa, per persone fisiche titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in determinati comuni del Mezzogiorno o in aree sismiche del Centro. La durata massima è di nove periodi d’imposta.

Il regime richiede requisiti precisi: assenza di residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, pensione di fonte estera e trasferimento in comuni sotto determinate soglie demografiche nelle regioni ammesse. L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali sui redditi esteri, ma non consente il credito per le imposte pagate all’estero sullo stesso reddito. La scelta si esercita in dichiarazione e può essere revocata.

Come si prova l’imposta pagata all’estero per ottenere il credito?

Servono certificazioni ufficiali rilasciate dall’ente estero pagatore o dall’amministrazione fiscale straniera, con importi lordi e ritenute. I soli estratti conto non sono sufficienti. In caso di lingua straniera, è consigliabile la traduzione semplice o asseverata secondo le richieste dell’ufficio.

Vanno bene: certificazioni annuali equivalenti alla nostra CU, prospetti delle ritenute fiscali, attestazioni fiscali dedicate. Se in corso d’anno vengono operate conguagli, occorre la situazione definitiva al 31 dicembre. In caso di controlli, la documentazione deve dimostrare l’effettivo e definitivo pagamento dell’imposta all’estero.

Se ho una pensione di invalidità estera, cambia qualcosa?

Dipende dalla natura giuridica della prestazione. Alcune indennità assistenziali di invalidità sono esenti in Italia e non concorrono al reddito; altre, se qualificate come pensioni previdenziali, seguono le regole generali. Verifica sempre la convenzione e le istruzioni dell’Agenzia.

Nella mia esperienza personale con prestazioni di invalidità, l’errore più comune è confondere misure assistenziali con pensioni contributive. La differenza non è solo terminologica: impatta sulla tassazione e sui diritti accessori, come le detrazioni e i bonus collegati al reddito.

Domande rapide

  • Le addizionali si pagano anche con il credito estero? Sì, il credito abbatte l’IRPEF ma non le addizionali regionali e comunali.
  • Quale cambio uso per convertire il lordo? Quello medio dell’anno indicato nelle istruzioni fiscali o i cambi ufficiali pubblicati.
  • Posso evitare la ritenuta estera alla fonte? Spesso sì, presentando i moduli convenzionali al payer estero; dipende dal Paese.
  • Serve il quadro RW per la pensione? No, il RW riguarda investimenti e attività estere, non il reddito pensionistico in sé.
  • Se il Paese estero non ha convenzione con l’Italia? Può spettare comunque il credito ex Art. 165 TUIR, ma con limiti e prove più rigorose.

Egle Mauri

Egle ha fatto esperienza diretta con pensioni d’invalidità e bonus legati alla disabilità, sia per sé che per la sorella minore. Per questo si dedica a facilitare la comprensione delle pratiche e a spiegare i passaggi spesso trascurati dalle fonti ufficiali.