Bonus tende da sole e schermature solari: chi può accedere senza ISEE

Non serve l’ISEE. Possono accedere tutti i contribuenti che pagano la spesa e hanno un titolo sull’immobile: proprietari, inquilini, comodatari, usufruttuari, condòmini. Ammesse anche imprese e professionisti. Conta la capienza fiscale e il rispetto dei requisiti tecnici.
Chi può accedere senza ISEE
Il beneficio rientra nell’Ecobonus al 50%. L’agevolazione non è legata al reddito. È sufficiente essere soggetti IRPEF o IRES, sostenere la spesa e rispettare le regole.
- Proprietari e nudi proprietari dell’immobile.
- Usufruttuari, titolari di uso o abitazione, superficiari.
- Inquilini e comodatari, con consenso scritto del proprietario.
- Condòmini per interventi sulle parti comuni.
- Conviventi/familiari del proprietario, se sostengono la spesa e risultano conviventi alla data dell’intervento.
- Imprese, professionisti e società, per immobili esistenti di loro proprietà o detenzione.
Serve che l’edificio sia esistente e dotato di impianto di riscaldamento. La detrazione spetta a chi risulta intestatario delle fatture e dei pagamenti.
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Aliquota: 50% in 10 rate annuali uguali. Massimale di spesa agevolata: 60.000 euro per unità immobiliare. Per le parti comuni, il massimale si moltiplica per il numero di unità.
Interventi ammessi: schermature solari e chiusure tecniche mobili oscuranti a protezione di superfici vetrate esistenti. Sono compresi sistemi installati all’esterno, all’interno o integrati nel vetro, se conformi alle schede tecniche dell’ENEA.
- Marcatura CE obbligatoria.
- Installazione solidale all’edificio (fissaggio stabile).
- Protezione di vetrate esistenti di locali riscaldati.
- Orientamento ammesso: in genere da Est a Ovest passando per Sud (verificare schede tecniche ENEA per i casi particolari).
- Prestazioni minime: rispetto del fattore solare richiesto dalle norme tecniche (ad es. Gtot adeguato).
Spese ammesse: fornitura e posa, smontaggio e dismissione vecchie schermature, opere accessorie e murarie strettamente necessarie, dispositivi di comando e automazione funzionali al sistema, IVA, parcelle tecniche.
Non sono agevolate nuove costruzioni, pertinenze non riscaldate, coperture prive di vetrate, prodotti non fissati in modo stabile o privi di requisiti tecnici.
Come ottenere la detrazione: i passaggi essenziali
- Verifica preliminare: edificio esistente e riscaldato; presenza di superfici vetrate; scelta di prodotti marcati CE con requisiti conformi.
- Preventivo e ordine: fatevi indicare in offerta le caratteristiche tecniche (fogli tecnici, valori di fattore solare).
- Pagamenti: eseguire “bonifico parlante” per riqualificazione energetica (riferimento alla legge 296/2006), con causale, codice fiscale beneficiario detrazione e P.IVA/C.F. del fornitore.
- Documenti: conservare fatture, ricevute dei bonifici, schede tecniche e certificazioni, eventuale dichiarazione del produttore/fornitore sui requisiti.
- Invio ENEA: trasmettere la scheda descrittiva entro 90 giorni dalla fine lavori sul portale dedicato.
- Dichiarazione dei redditi: indicare la spesa in 730 o Redditi PF/SC per la ripartizione in 10 anni.
Per i condomìni, l’amministratore raccoglie le spese, effettua i pagamenti e cura l’invio ENEA per le parti comuni. Le quote sono comunicate ai singoli condòmini per la detrazione pro-quota.
Chi resta escluso e le criticità da evitare
- Nessun ISEE, ma serve capienza fiscale: senza imposta da pagare, la detrazione non si usa. Lo sconto in fattura e la cessione del credito, per questa tipologia, non risultano più praticabili nella generalità dei casi.
- Immobili nuovi o in fase di costruzione: esclusi.
- Locali non riscaldati: esclusi.
- Installazioni non a protezione di vetrate: esclusi (ad es. pergole senza vetri sottostanti, tende decorative non funzionali alla schermatura solare).
- Orientamento non conforme e prodotti senza marcatura CE: esclusi.
- Pagamenti sbagliati: no a contanti, assegni o bonifici ordinari privi di causale corretta.
Inquilini e comodatari: munitevi di consenso del proprietario. Imprese: l’immobile deve essere esistente, non accatastato come nuova costruzione.
Prodotti ammessi: esempi pratici
A titolo esemplificativo, rientrano spesso: tende a bracci, cappottine, frangisole, veneziane esterne, sistemi zip, schermature integrate nel serramento, zanzariere a schermatura solare con parametri conformi. Le soluzioni “bioclimatiche” sono agevolabili solo se operano come schermature a protezione di vetrate e rispettano i requisiti ENEA. Verificate sempre scheda tecnica e valori prestazionali.
Domande rapide
È cumulabile con altri bonus? Non sulla stessa spesa. Potete però abbinare interventi diversi su voci differenti, rispettando i massimali propri.
Quanto si recupera ogni anno? Un decimo della detrazione totale, per 10 anni.
Serve un tecnico abilitato? Per le schermature, di norma basta la documentazione del produttore/fornitore e l’invio ENEA. Un tecnico può aiutare in caso di dubbi sui requisiti.
Posso acquistare online? Sì, ma servono fattura corretta e pagamento con bonifico parlante. Attenzione alla posa e alle certificazioni.
Se cambio casa? La detrazione segue il contribuente o l’immobile a seconda dei casi. In caso di vendita, salvo diverso accordo, passa all’acquirente dalla data del rogito.
Il consiglio operativo
Verificate prima il requisito più trascurato: la protezione di superfici vetrate di locali riscaldati con prodotti marcati CE e valori conformi. Chiedete al rivenditore una scheda tecnica completa e una dichiarazione sui requisiti richiesti dall’ENEA. Solo così il 50% è davvero al sicuro. Dopo due periodi di disoccupazione, ho imparato che i bonus si vincono sui dettagli: pagamenti corretti, carte in ordine, e nessun dubbio tecnico lasciato alla buona sorte.

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